FCA Pomigliano, terza condanna dalla cassazione in un solo anno
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- Scritto da Slai cobas
Slai cobas fa scricchiolare le relazioni sindacali “alla Marchionne” in FCA e l’accordo del 10 gennaio 2014 tra CGIL-CISL-UIL e CONFINDUSTRIA sull’elezione ‘coatta’ delle rappresentanze sindacali unitarie per i soli firmatari di contratto:
FCA POMIGLIANO / TERZA CONDANNA DALLA CASSAZIONE IN UN SOLO ANNO
Nel 2015 (in un solo anno) il massimo vertice del potere giudiziario e dell’ordinamento giuridico di riferimento, la corte di cassazione, ha condannato per ben 3 volte la Fiat Chrysler di Pomigliano con sentenze del 6 novembre 2015, 5 novembre 2015, 9 febbraio 2015.
“IL RIFIUTO DI TRATTENERE I CONTRIBUTI SINDACALI DA ACCREDITARE A SLAI COBAS E’ CONDOTTA ANTISINDACALE PREGIUDICANDO IL DIRITTO DEI LAVORATORI DI SCEGLIERE LIBERAMENTE IL SINDACATO AL QUALE ADERIRE E IL DIRITTO DEL SINDACATO DI ACQUISIRE I MEZZI DI FINANZIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ” (Cass. Civ. sez. lav 06/11/2015, n° 22712).
Il giorno prima la stessa Cassazione aveva condannato la Fiat (Cass. Civ. sezione lavoro, 05/11/2015, n°22617) stavolta per la “portata intimidatoria e l’antisindacalità della sospensione dell’attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 di Pomigliano dalle ore 6.30 alle 14.00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto in pari data dallo Slai cobas dalle ore 6.00 alle ore 6.30”.
Ancor più significativa, il 9 febbraio 2015, la condanna della Fiat e TNT Pomigliano (Cass. Civ. sez. lav. 09/02/2015, n° 2375)…”profilo di plurioffensività dei licenziamenti disciplinari nei confronti di attivisti o simpatizzanti di Slai cobas a cagione di una delle più tipiche manifestazioni di autotutela collettiva e proprio nel momento in cui la summenzionata organizzazione si opponeva ad altre”… il riferimento è agli 8 licenziamenti (5 operai Fiat, 3 di TNT, poi CEVA) avvenuti a seguito delle assemblee sindacali del 14 febbraio 2006. Con questa sentenza la Cassazione stabilisce che… “se l’antagonismo aziendale è connaturato alla fisiologica contrapposizione dialettica propria delle relazioni industriali (e, in quanto tale, è perfettamente legittimo), non altrettanto può dirsi per l’uso dei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi a danno di talune organizzazioni sindacali e a protezione di altre, poiché la contingente oggettiva (e parziale) comunanza di interessi che in un dato momento storico può anche verificarsi tra datore di lavoro e singole organizzazioni sindacali non giustifica la repressione del dissenso manifestato da altre”....”la contraria soluzione snaturerebbe l’essenza stessa del concetto dei poteri privati, quali quelli datoriale rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che l’ordinamento riconosce - alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto funzionali alla tutela di diritti di rango costituzionale (v. art. 41 Cost., comma 1)”…“la caratterizzazione finalistica di ogni forma di poteri privati osta a che essi vengano utilizzati per scopi diversi”…
Tale sentenza ha inoltre riconfermato il “requisito di sindacato nazionale” di Slai cobas (già oggetto di numerose pronunce in tal senso della Cassazione, e delle tre su-richiamate sentenze) determinato …”da un’azione diffusa a livello nazionale”…”che non deve necessariamente coincidere con la stipula dei contratti nazionali”, e censurato la Fiat non solo per la violazione dell’art. 41 della costituzione, ma per la violazione degli art. 28 e 17 dello Statuto dei Lavoratori (divieto di condotta sindacale e di costituire o sostenere sindacati di comodo) e dell’art. 39 della Costituzione: “l’organizzazione sindacale è libera”!
Slai cobas - coordinamento provinciale di Napoli - Pomigliano d’Arco, 30 aprile 2016