DEMOCRAZIA NEI LUOGHI DI LAVORO: IMPORTANTE SENTENZA del Tribunale del Lavoro di Busto Arsizio

E’ LEGITTIMO CHE LA CUB TRASPORTI POSSA COSTITUIRE LA RSA ELETTA DAI LAVORATORI anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013.
E’ antisindacale negare ai lavoratori il diritto di scegliersi il sindacato e il diritto di rappresentarli.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca La Russa obbliga l’azienda a: 1) fissare, entro il 30.9.2014, un incontro con il sindacato ricorrente per discutere  la piattaforma rivendicativa; 2)  riconoscere il diritto di Cub trasporti a nominare proprie RSA; 3) riconoscere ai signori Giorgio Caramella e Giuseppe Parisi la funzione di RSA costituite nell’ambito del sindacato Cub trasporti ( LEGGI LA SENTENZA).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, a scioglimento di riserva, ha pronunciato il seguente D E C R E T O
nel giudizio iscritto al n. 971/2014 R.G.L., avente ad oggetto: ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 promosso
da C.U.B. Trasporti di Varese e Provincia (Confederazione Unitaria di Base Trasporti), in persona del segretario provinciale pro tempore signor Renzo Canavesi, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Alberto Medina e Giovanni Sertori, elettivamente domiciliato presso la sede di Al Cobas – Cub in Gallarate, via Pasubio, n. 8, per procura a margine del ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970
ricorrente
contro
D.e.a. Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Ernesto Consonni, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariangela Zupa del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Rosamaria Pinò Munisteri in Busto Arsizio, via Majno, n. 40, per procura a margine della memoria difensiva
resistente
***
Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 27.5.2014, il sindacato C.U.B. Trasporti di Varese e Provincia ha chiesto dichiararsi antisindacale il comportamento di Dea Servizi s.r.l. - consistente nel rifiuto di aprire un tavolo di trattativa con Cub Trasporti sulla piattaforma rivendicativa presentata dal sindacato su mandato della maggioranza dei lavoratori il 20.3.2014; nello svolgimento di trattative con altri sindacati molto meno rappresentativi di Cub trasporti nell’unità produttiva aventi ad oggetto le richieste portate nella citata piattaforma; nel rifiuto di riconoscere a Cub Trasporti il diritto di costituire proprie RSA nell’unità produttiva di Malpensa che possano godere in quell’unità di tutti i diritti previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori - e di ordinare alla resistente la cessazione di tali comportamenti con adozione di ogni opportuno provvedimento volto a rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale, quali la fissazione di un incontro per discutere la piattaforma rivendicativa, il riconoscimento del diritto di Cub trasporti a nominare proprie RSA, riconoscendo questa funzione ai signori Giorgio Caramella e Giuseppe Parisi, il riconoscimento alla RSA costituita nell’ambito di Cub trasporti i diritti del titolo III dello Statuto dei lavoratori compreso il diritto di fruire dei permessi retribuiti ex art. 23 e di indire assemblee dei lavoratori all’interno dell’azienda con facoltà di farvi partecipare i dirigenti esterni di Cub trasporti ex art. 20, l’affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale in attesa che siano conferiti alle RSA gli spazi previsti dall’art. 25.
Dea Service s.r.l. si è costituita in giudizio e ha chiesto, in via preliminare, dichiarasi la carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente per insussistenza del requisito della nazionalità relativamente all’attività di autonoleggio e multiservizi e l’inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità quantomeno con riferimento all’apertura del tavolo delle trattative sulla piattaforma rivendicativa del 20.3.2014 e per inesistente lesione di un diritto sindacale delle RSA; nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato, non essendo il sindacato ricorrente firmatario di al CCNL applicato e non avendo partecipato alle trattative per la formazione degli stessi.
E’ stato esperito il tentativo di conciliazione senza esito positivo.
A scioglimento della riserva assunta a seguito della discussione delle parti, si osserva quanto segue.
Deve ritenersi, preliminarmente, la legittimazione attiva ex art. 28 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, come già ritenuto da questo Tribunale (decreti del 28.12.2011, 19.5.2009, 17.4.2010 e sentenza n. 35/2010 – doc. n. 1 fasc. ricorrente), stante la dimensione nazionale ex art. 19 della legge n. 300/1970 del sindacato ricorrente, la sua consistenza e l’effettività dell’azione unitaria, con particolare riferimento alla documentazione prodotta relativa all’organizzazione di numerose azioni di difesa dei lavoratori sia a livello nazionale che presso l’unità produttiva di Malpensa, compresa la cessione del ramo d’azienda proprio a Dea Servizi (doc. da n. 1 a n. 8 fasc. ricorrente), nonché ulteriore accordo del 19.12.2013 (doc. n. 13 fasc. ricorrente).
Il sindacato ricorrente ha provato l’attività svolta presso lo scalo di Malpensa con organizzazione di numerose azioni di difesa dei lavoratori con particolare attenzione sia all’eccessivo ricorso a forme di lavoro precario, sia a problemi occupazionali connessi ai frequenti cambi di appalto, anche con riferimento alla vicenda relativa alla riduzione della forza lavoro presso gli aeroporti di Malpensa e Linate della società di noleggio autovetture Avis Budget Italia s.p.a., con procedura di mobilità aperta il 20.5.2013 ed esternalizzazione di parte dell’attività connessa alla cura, spostamento e pulizia delle varie auto destinate al noleggio, mediante contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con Dea Servizi s.r.l., dove il sindacato ricorrente ha partecipato agli incontri tenutisi anche in sede ministeriale, organizzando anche assemblee retribuite dei lavorati Avis presso Malpensa, lavoratori appartenenti al ramo ceduto a Dea Servizi s.r.l., e siglando l’accordo conclusivo del 17.10.2013, quale unica organizzazione sindacale (doc. da n. 1a a n. 8), nonché altro accordo del 19.12.2013 (doc. n. 13 fasc. ricorrente).

Nel merito, il ricorso è fondato.

A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2013 - che ha ritenuto l’art. 19, 1° comma, lett. b), della legge n. 300/1970 illegittimo “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”, affermando come “nell’attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali”, ben possa verificarsi il rischio che “dalla mancata sottoscrizione di un contratto collettivo” derivi “la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva” - deve ritenersi essenziale, al fine della selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività, non tanto la sottoscrizione degli accordi applicati in azienda, bensì la partecipazione del sindacato alla trattativa produttrice di tali accordi, partecipazione che non può essere negata quando la “rappresentatività … esiste … nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva”.
Nel caso di specie, il sindacato ricorrente ha dimostrato il proprio elevatissimo livello di rappresentatività presso le maestranze dell’unità produttiva di Malpensa, prima riportando l’80% dei voti nelle elezioni delle RSU (doc. nn. 12, 14 e 15 fasc. ricorrente) e, successivamente, ricevendo uno specifico mandato alla trattativa (per il riconoscimento del premio risultato e ticket mensa; per la regolarizzazione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dei contratti a progetto trasformati in contratti a tempo determinato parziale; per gli allestimenti di spogliatoi idonei al cambio abiti) da una eguale percentuale di lavoratori (doc. n. 17 fasc. ricorrente).
La società resistente ha, invece, contestato, successivamente alle elezioni delle RSU, il diritto del sindacato a partecipare alle elezioni (doc. n. 16 fasc. ricorrente) e, pur dopo avere ricevuto, dalla maggioranza dei suoi dipendenti, la richiesta di trattare con tale sindacato le condizioni di lavoro, ha ignorato l’invito di apertura delle trattative escludendo lo stesso dalle trattative, pur a seguito dello sciopero dei lavoratori (doc. nn. 17, 18, 19, 20, 23 e 24 fasc. ricorrente), rifiutandosi di riconoscere i rappresentanti indicati dai lavoratori quali RSA costituite nell’ambito di Cub trasporti.
Tale comportamento del datore di lavoro va qualificato come antisindacale, in quanto diretto a limitare la libertà sindacale di un sindacato la cui rappresentatività esiste nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva.
Sussiste il requisito dell’attualità del comportamento antisindacale, considerato che non è stato fissato alcun incontro con il sindacato ricorrente per discutere di tutte le questioni di cui alla piattaforma rivendicativa del 20.3.2014 (doc. n. 17 fasc. ricorrente), incontro più volte sollecitato dal sindacato (doc. nn. 18, 19 e 20 fasc. ricorrente), non potendosi ritenere in alcun modo conclusa una trattativa sindacale a seguito di alcuni accordi raggiunti con singoli lavoratori, aventi ad oggetto la trasformazione dei contratti a progetto in contratti a tempo determinato parziale, stante l’oggetto molto più ampio della piattaforma rivendicativa, relativo alla regolarizzazione dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (e non in contratti a tempo determinato e parziale, come avvenuto per alcuni lavoratori, non assistiti dal sindacato ricorrente), oltre che al riconoscimento del premio risultato e ticket mensa e agli allestimenti di spogliatoi idonei al cambio abiti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve ordinarsi alla società resistente di cessare ogni comportamento di rifiuto ad aprire un tavolo di trattativa con il sindacato Cub Trasporti sulla piattaforma rivendicativa presentata dal sindacato su mandato della maggioranza dei lavoratori il 20.3.2014 (doc. n. 17 fasc. ricorrente), e di rifiuto di riconoscere al sindacato Cub Trasporti il diritto di costituire proprie RSA nell’unità produttiva di Malpensa che possano godere in quell’unità di tuti i diritti previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori.
Conseguentemente, deve essere ordinato alla società resistente di cessare tali comportamenti e di fissare, entro il 30.9.2014, un incontro con il sindacato ricorrente per discutere la piattaforma rivendicativa; di riconoscere il diritto di Cub trasporti a nominare proprie RSA; di riconoscere ai signori Giorgio Caramella e Giuseppe Parisi, quali RSA costituite nell’ambito del sindacato Cub trasporti, i diritti del titolo III dello Statuto dei lavoratori, compreso il diritto di fruire dei permessi retribuiti ex art. 23 della legge n. 300/1970 e di indire assemblee dei lavoratori all’interno dell’azienda con facoltà di farvi partecipare i dirigenti esterni di Cub trasporti ex art. 20 della medesima legge.
Dispone, infine, l’affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale in attesa che siano conferiti alle RSA gli spazi previsti dall’art. 25 della legge n. 300/1970.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della società della resistente, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l’antisindacalità della condotta denunciata e ordina a Dea Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di:
- fissare, entro il 30.9.2014, un incontro con il sindacato ricorrente per discutere la piattaforma rivendicativa;
- riconoscere il diritto di Cub trasporti a nominare proprie RSA;
- riconoscere ai signori Giorgio Caramella e Giuseppe Parisi la funzione di RSA costituite nell’ambito del sindacato Cub trasporti;
dispone l’affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale;

condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del sindacato ricorrente, liquidate in 1.500,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.

Busto Arsizio, 30 luglio 2014
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa