Progetto di piano di lavoro per l’assemblea generale di Interforum

 

Parigi, 16 luglio 2012

 

Cari Amici,

la prima Assemblea Generale di INTERFORUM si terrà a settembre prossimo a Parigi o a Torino, successivamente (entro la fine del mese) Vi comunicheremo con esattezza il luogo e la data dell’evento allegando il programma.

Il 29 giugno scorso, il nostro ufficio ha ricevuto, a Bruxelles, TUBLU MURKHERJEE, avvocato indiano che difende le vittime dell’amianto nel suo paese e che si è associato ad INTERFORUM.

L’assemblea generale ci consentirà di allargare il nostro perimetro di osservazione sui crimini sociali e ambientali sia nei confronti dell’India, dove siamo preoccupati per l’insediamento dell’industria MICHELIN in aperto contrasto gli interessi e i diritti delle popolazioni locali, sia in America Latina.

Sergio BONETTO ha incontrato recentemente, a Cuba, Magistrati, avvocati e Giuristi specializzati in Diritto del Lavoro che potranno illustrarci le gravi difficoltà alle quali sono sottoposti i lavoratori e la popolazione dell’America Latina.

Infine, valuteremo la possibilità di una cooperazione con l’IAES (International Academy of Environmental Sciences) nel progetto di creazione di un Corte Penale Internazionale e che lavora alla creazione di una rete mondiale di allarme per le catastrofi ambientali.

Troverete qui allegato un progetto di piano di lavoro sulle attività dell’Assemblea Generale, che Vi presentiamo, al fine di raccogliere i Vostri suggerimenti prima della predisposizione del programma definitivo.            

Cordiali saluti.

Per INTERFORUM

                                                                                    Il Presidente JEAN PAUL TEISSONNIERE

                                                                                          Il Segretario SERGIO BONETTO

 


 

 

PROGETTO DI PIANO DI LAVORO PER L’ASSEMBLEA GENERALE DI INTERFORUM – BRUXELLES SETTEMBRE 2012

 

Dopo la sentenza di Torino come si può organizzare al meglio lo sviluppo di indagini penali contro i reati sociali

 

1.1                         Le indagini

Nella Conferenza tenutasi a Parigi il 25 febbraio 2012 il Procuratore della Repubblica Raffaele Guariniello ha sviluppato il suo intervento su quelli che lui ha definito “nuovi scenari giudiziari”.

L’interpretazione delle norme di legge elaborate dalla Procura della Repubblica in Italia non è automaticamente riproducibile negli altri paesi, così ad esempio, il codice penale francese si occupa nel libro secondo del codice dei crimini e dei delitti contro la persona e riporta un titolo primo che così recita:

“crimini contro l’umanità e contro la specie umana”.

Il primo sottotitolo è consacrato ai crimini contro l’umanità (genocidi, deportazioni, torture, violenze contro gruppi di popolazione civile, ecc.)

Il sottotitolo 2° tratta dei crimini contro la specie umana (eugenetica, clonazione, riproduzione, ecc.);

poi, il codice penale si occupa delle minacce alle persone, in particolare degli attentati volontari alla vita delle singole persone e, successivamente,  delle minacce involontarie.

Questo sistema di incriminazione lascia fuori i casi di crimini collettivi (con un numero indeterminato di vittime) che Raffaele Guariniello evoca in ordine di gravità crescente e che arrivano all’errore cosciente ed al dolo diretto, passando per il dolo eventuale.

Si tratta dunque di dare una definizione (e una sanzione penale) ai crimini contro l’umanità e contro la specie umana, diversi dagli attentati alla singola persona: una nuova categoria di “delitti collettivi” che includa i crimini sociali e ambientali.

Tali crimini dovranno essere definiti non tanto con riferimento al danno alla persona, poiché si sa che nella categoria dei rischi tecnologici tali danni non si manifestano a volte che 20-30-40 anni dopo, o a volte, una o due generazioni più tardi, ma per la violazione e piuttosto con riferimento alla violazione di obbligazioni delle quali l’agente non può ignorare le conseguenze.

Le conseguenze, cioè i danni, le patologie, le morti, in questa logica saranno considerate come circostanza aggravante del crimine sociale o ambientale.

Questa categoria di delitti ha come caratteristica quella di produrre effetti collettivi e di rappresentare per sua natura un crimine “organizzato”. Da questo punto di vista entrano in gioco direttamente le scelte strategiche dell’impresa.

 

1.2                         Il danno ecologico e ambientale.

Per completare la costruzione giuridica della nozione di crimine ambientale bisogna, con riferimento ad ampia giurisprudenza francese, definire la natura concreta del danno ecologico ed individuare la tipologia delle persone (collettività pubblica, ONG, Associazioni) che possono agire in sede giudiziaria per il risarcimento del pregiudizio ecologico e del rischio che viene fatto correre all’ambiente dal mancato rispetto della regolamentazione esistente.

Nell’ambito dei crimini sociali e ambientali benché la legittimazione di sindacati, associazioni, ONG nazionali o internazionali sia in genere riconosciuta, l’assenza di riflessioni sul modo di calcolare il pregiudizio economico che essi subiscono ad esempio a titolo di danno morale porta a risultati contraddittori (300.000 Euro in Francia per i danni di un’associazione Lega per la difesa degli uccelli, e poche migliaia di Euro, sempre in Francia, per un’associazione e un sindacato che tutelavano centinaia di casi di decessi di lavoratori dell’amianto).

 

1.3                         La responsabilità di fronte alla finzione dell’autonomia giuridica delle persone giuridiche: come rendere responsabili le società madri per l’attività delle filiali nazionali e straniere, di coloro che danno gli ordini nei confronti di chi li eseguono. La funzione di ciascuna nei confronti della “Filiera di rischio” che va dalla fabbricazione di un prodotto alla gestione di rifiuti?

Il problema del livello di responsabilità è stato oggetto di una soluzione esemplare nel processo di Torino.

Bisogna continuare le riflessioni, l’azione nel settore della responsabilità civile cercando in particolare di fare risalire la responsabilità dalle filiali dei paesi del Sud alle società madri dei paesi del Nord. In questo senso vanno alcuni recenti decisioni di Tribunale di primo grado francese con riferimento al settore nucleare.

Resta ancora aperto, con riferimento al “caso Eternit”, il problema di dare concretezza alle decisioni del Tribunale in tema di indennizzo delle vittime e poiché tali indennizzi siano visibilmente insufficienti, renderli effettivi anche con un’azione internazionale resta uno degli obiettivi di INTERFORUM.

 

2. La preparazione di un colloquio internazionale sulla morte da lavoro.

La trattazione dovrà includere sia il fenomeno “Karoshi”, la morte per eccesso di lavoro dei lavoratori giapponesi, sia quello dei suicidi dovuti a sovra intensificazione del ritmo di lavoro, o a svalutazione e perdita di autonomia legata alle nuove forme di gestione del lavoro in Francia; ed ancora i suicidi di artigiani e di responsabili di piccole imprese in Italia legati alla disperazione economica: fenomeni nuovi che è necessario aggiungere agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali, e che, a loro volta, ovviamente spesso rivestono caratteristiche di massa.

Questo quadro sinistro potrà essere completato prendendo in esame la condizione di lavoro estremo con conseguenze drammatiche.

Ad esempio in Brasile dove si trova l’industria alimentare per il trattamento del pollame, gli addetti, ancora in giovane età, hanno le braccia letteralmente distrutte dalle cadenze lavorative con effetti sia fisiologici che psicologici irreversibili.

Oppure nelle industrie del Sud America dove i ritmi di lavoro imposti e le sostanze inquinanti usate non permettono ai dipendenti di reggere fisicamente più di 10 anni.

Si comprende così che le morti sul lavoro, divenute fenomeno di massa con la prima rivoluzione industriale, continuano anche in quest’epoca di cambiamenti produttivi; in molti casi si verifica anche l’accentuazione del fenomeno nel contesto dell’esternalizzazione dei rischi verso i paesi del Sud frutto della delocalizzazione.

In Francia la corte di Cassazione si interroga apertamente nel suo rapporto annuale del 2011, sulle problematiche della sofferenza che comporta per la popolazione la coscienza della riduzione della speranza di vita e la necessità di un risarcimento di tale sofferenza.

Tra i problemi citiamo anche i cancri e le minacce agli organi riproduttivi associati al trasferimento verso l’Africa, l’Asia e l’America latina della produzione di inquinanti (amianto, agricoltura intensiva, industria chimica, tessile, elettronica, nucleare, ecc..) e all’esportazione della gestione di rifiuti (smantellamento di navi e di strutture industriali).

Se le minacce resteranno largamente invisibili nei paesi di destinazione e in conseguenza della produzione dei loro sistemi sanitari i rischi loro sono ben visibili e si inseriscono nello stesso tipo di strategia deliberatamente perseguita che è stata giudicata dal processo di Torino.

 

3. L’assemblea generale dovrà essere l’occasione di scegliere i fascicoli che saranno oggetto dell’attenzione di INTERFORUM nel periodo a venire.

 Sin d’ora ci propongono i temi legati alla delocalizzazione di Michelin in India ma anche quello della morte di parecchie decine di bambini negli impianti di ritrattamento di rifiuti industriali (batterie di vetture) nel Senegal. Tali temi dovranno essere affrontati anche in funzione dell’individuazione di un percorso giudiziario possibile nei confronti di questi fenomeni nelle sedi giudiziarie di quei paesi che esportano il rischio.

 

4- Sostegno al progetto di una Corte Penale Internazionale o di una Corte Penale Europea per la repressione dei crimini sociali e ambientali.

L’IAS (Internazional Academy of Environmental Sciences) sotto la direzione di Antonino Abrami e con l’appoggio del Premio Nobel Alfredo PERES ESCRIVEL ha preso l’iniziativa per l’avvio di una discussione per promuovere la creazione di una Corte Penale Europea e/o di una Corte Penale Internazionale contro i crimini ambientali che prende in considerazione la dimensione collettiva e sociale di questi crimini.

Dovrà essere inoltre sottoposta a valutazione l'ipotesi di proporre l'elaborazione di direttive europee in materia di crimini industriali e ambientali

Le scelte da fare dovranno essere oggetto  presupporrà l’approfondimento dei temi sopra indicati nel corso della nostra assemblea generale.

In particolare si dovrà proporre una nuova definizione dei crimini collettivi quali sono i crimini sociali e ambientali, una nuova definizione del danno ecologico e un’individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da rischio.

Al tempo stesso dovranno essere affrontati in una prospettiva generale i temi dell’indipendenza dei PM, della loro specializzazione su questi temi e della necessità di una cooperazione nazionale organizzata secondo la scia sviluppata da Raffaele GUARINIELLO nella Conferenza di Parigi.

Vi ringraziamo se ci parete pervenire i Vostri suggerimenti e le Vostre critiche.

Cordialità.

                                                                                                    Per INTERFORUM

                                                                                    Il Presidente JEAN PAUL TEISSONNIERE

 

                                                                                          Il Segretario SERGIO BONETTO